L’uso della moto è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l'attività di vendita. La giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite dalla legge (qui trovate l'autocertificazione). La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza. Al di fuori di quanto detto, solo gli atleti di interesse nazionale possono usare la moto per scopi differenti da quelli sopra elencati: a loro è consentita l’attività di allenamento in impianti omologati ed autorizzati all’apertura in base alle singole ordinanze regionali.
Non è possibile andare in due in moto, non essendo garantita la distanza interpersonale minima di un metro richiesta dall'ultimo decreto. Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
Sono consentiti gli spostamenti, anche utilizzando la moto, per incontrare esclusivamente i propri congiunti*, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
Attualmente non sono ancora consentiti i giri in moto, per raggiungere il passo più vicino o fare una gita occorrerà quindi attendere.
*Chi sono i congiunti? L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).