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Assicurazione, multe, bollo, patente, revisione… ecco cosa cambia con il Coronavirus

Nella lotta contro il Coronavirus il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministero dei Trasporti hanno firmato numerosi decreti che modificano le scadenze di assicurazione, bollo, patente, revisione e del pagamento delle multe. Facciamo chiarezza su tutti questi aspetti burocratici

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Nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 92 si legge: “È autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”. Ciò significa che è stata rinviata la scadenza della revisione per moto e auto che avrebbero dovuto sottoporsi al controllo entro il prossimo 31 luglio 2020. A questi veicoli è stata concessa l’autorizzazione a circolare fino al prossimo 31 ottobre. Nulla cambia, invece, per i veicoli la cui revisione è in a partire dal 1 agosto.

L’articolo 104 del Decreto #CuraItalia cita: “La validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”. Dopo la proroga della durata del foglio rosa, slitta dunque anche la scadenza della patente. Tutti i documenti (patente compresa) in scadenza in data posteriore al giorno di entrata in vigore del decreto (quindi da oggi 18 marzo) saranno validi fino al 31 agosto.

Attraverso il decreto del 9 marzo 2020 firmato dal premier Giuseppe Conte, che ha lo scopo di arginare la pandemia Coronavirus in Italia, sono stati bloccati in tutto il Paese, e fino al 3 aprile, gli esami per conseguire la patente di guida. In merito a ciò, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica di aver prorogato i termini per sostenere le prove dell’esame di patente e la durata del foglio rosa. Gli esami di teoria potranno essere svolti oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di presentare un’ulteriore richiesta, ed entro il 30 giugno 2020. I “fogli rosa” con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Ecco qui sotto il comunicato ufficiale del Ministero:

A seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida presso gli Uffici motorizzazione civile, prevista dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove, il provvedimento dispone che gli esami di "teoria" possano svolgersi oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di presentare un’ulteriore richiesta, entro il 30 giugno 2020, con regolare prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile.

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida ("foglio rosa") con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sui "fogli rosa" l'Ufficio motorizzazione civile annoterà l’indicazione “AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020”.

L’ultimo Decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il cosiddetto decreto “Cura Italia”, ha dato il via ad importanti misure per cercare di limitare i danni causati dalla pandemia di Coronavirus. Tre le misure economiche non si parla, però, della tassa automobilistica, il bollo, sulla quale l’ultima decisione spetta quindi alle singole regioni e province autonome, che possono decidere per lo slittamento o la rateizzazione.

Sfruttando questa possibilità Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania e Toscana sono le prime regioni che hanno deciso di posticipare i bolli in scadenza a marzo (a partire dall’8), aprile e maggio, che ora potranno essere pagati entro il 30 giugno 2020. I pagamenti sospesi potranno essere effettuati in un’unica soluzione, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. La data del 30 giugno resta indicativa, in quanto al momento non si può prevedere come l'emergenza si protrarrà. A queste si è aggiunta la regione Marche, che ha stabilito i bolli in scadenza tra aprile e maggio possono essere prorogati fino al 31 luglio 2020.

Attualmente (27 marzo) queste sono le prime regioni ad aver ufficializzato la proroga, ma ci aspettiamo che presto anche altre facciano lo stesso.

Il Ministero dell’Interno ha disposto che dal 10 marzo al 3 aprile 2020 sono automaticamente sospesi i termini di 90 giorni per la notificazione delle multe (ovviamente, per i verbali non ancora notificati). Ciò significa che se in questi giorni bruciate un semaforo o correte sopra ai limiti prenderete sì la multa, ma l’infrazione potrebbe venirvi comunicata più tardi dei canonici tre mesi.

Per le infrazioni già notificate, o che saranno notificate durante questo periodo, vengono invece congelati i termini di pagamento delle sanzioni senza mora (60 giorni dalla notifica) e di presentazione dei ricorsi al giudice di pace (30 giorni dalla notifica). Salvo ulteriore diversa indicazione, dunque, tutte le scadenze interrotte riprenderanno a partire dal 4 aprile, quando inizieranno a decorrere i due mesi di tempo per pagare la multa con la mora.

Inoltre, fino al 31 maggio 2020 sale da 5 a 30 giorni il termine, a partire dalla notifica, entro il quale è possibile pagare alcune multe con lo sconto del 30%.

Togliamo subito ogni dubbio: dal Decreto Cura Italia non è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi RC, ma fino 31 luglio 2020 viene prorogato da 15 a 30 giorni, su tutto il territorio nazionale, il periodo “entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.

La proroga vale per la sola responsabilità civile obbligatoria; se il premio non viene pagato non sono quindi valide le eventuali garanzie aggiuntive stipulate (assistenza legale, infortuni, furto e incendio, ecc.). Pagando dopo la scadenza, ma entro i 30 giorni previsti dal Decreto, è possibile rinnovare il contratto con la stessa compagnia o stipularne uno con una compagnia differente: nel primo caso, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso. La nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria; nel secondo caso la nuova polizza dovrebbe a questo punto decorrere dal momento del pagamento. Eventuali sinistri nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, sono a carico della prima compagnia. Qualora la compagnia assicurativa non aderisca al sistema di risarcimento diretto, in caso di incidente dove è necessaria l’uscita di un perito o di un medico legale, i tempi massimi affinché la compagnia formuli al danneggiato un’offerta di risarcimento si allungano da 60 a 120 in assenza di CID e da 30 a 90 in caso di presentazione del CID; in caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo passa da 90 a 150 giorni. (Fonte: Facile.it).

In caso di spostamenti non giustificati (quindi senza reali motivi di lavoro, salute o assoluta necessità), la multa va ora da un minimo di 400 a un massimo di 3.000 euro. Tale importo sarà aumentato di un terzo se il cittadino viola le norme a bordo di un veicolo (moto o auto che sia); ciò significa che le multe possono arrivare ad un massimo di 4.000 euro. L’entità della sanzione sarà stabilita dal Prefetto. Decade, invece, la possibilità di fermo amministrativo o il sequestro del mezzo. Tolta anche la denuncia per la violazione dell’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento dell’autorità). D’ora in poi, per chi si muove senza comprovati motivi nessun rischio di essere processati, ma obbligo di versare subito la somma prevista.

Il nuovo decreto prevede anche il carcere da uno a cinque anni per chi, positivo al Coronavirus, esce di casa violando il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione. Questo perché, ai sensi dell'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale, con questo comportamento si commette un reato contro la salute pubblica.

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