LA UE CHE DETTA LEGGE Nel frattempo,
però, l’Unione Europea ha emanato una direttiva quadro,
la
2007/46/CE
del 5 settembre 2007 (“Omologazione veicoli a motore e
rimorchi”)
che
impone,
all’art. 32
(“Richiamo di veicoli”)
una
procedura più articolata rispetto all’accordo del 2001: in
particolare
è prescritto l’obbligo del Costruttore di informare l’autorità
che
ha omologato quel veicolo in ordine ai difetti comportanti rischio per
la sicurezza ed ai rimedi conseguenti,
nonché l’obbligo
della stessa autorità di informare gli altri Stati membri.
La direttiva
è prossima ad essere recepita nell’ordinamento nazionale e
vincola
gli Stati membri della Unione Europea ad adottare le dovute disposizioni
entro il 29 aprile 2009.
I costruttori in ogni caso decidono in
autonomia la conclusione delle campagne di richiamo. Il Ministero le
depenna dal Bollettino semestrale ma, almeno sinora, non dall’Albo, per
compiutezza di informazione. Non esiste un sistema di sanzioni per chi
non avvisa il Ministero della propria campagna di richiamo. Perché è
nell’interesse
delle case costruttrici informare dell’avvio di una campagna: la
conseguente
pubblicazione costituisce la più efficace oltre che gratuita modalità di
informazione all’utenza. Il gruppo di lavoro può essere contattato via
fax al numero 06/41586683 oppure per posta elettronica, all’indirizzo
antoniorosati@infrastruttur
etrasporti.it.