Statistiche web

Covid19, RC moto: cosa prevede il Decreto Cura Italia

Assicurazione moto, cosa cambia con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020? Alcuni chiarimenti per chi ha sottoscritto, o deve sottoscrivere, una copertura assicurativa per la propria due ruote

1/2

Togliamo subito ogni dubbio: dal Decreto Cura Italia non è prevista alcuna sospensione del pagamento dei premi RC, ma fino 31 luglio 2020 viene prorogato da 15 a 30 giorni, su tutto il territorio nazionale, il periodo “entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”. La proroga vale per la sola responsabilità civile obbligatoria; se il premio non viene pagato non sono quindi valide le eventuali garanzie aggiuntive stipulate (assistenza legale, infortuni, furto e incendio, ecc.). Pagando dopo la scadenza, ma entro i 30 giorni previsti dal Decreto, è possibile rinnovare il contratto con la stessa compagnia o stipularne uno con una compagnia differente: nel primo caso, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso. La nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria; nel secondo caso la nuova polizza dovrebbe a questo punto decorrere dal momento del pagamento. Eventuali sinistri nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l’attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, sono a carico della prima compagnia. Qualora la compagnia assicurativa non aderisca al sistema di risarcimento diretto, in caso di incidente dove è necessaria l’uscita di un perito o di un medico legale, i tempi massimi affinché la compagnia formuli al danneggiato un’offerta di risarcimento si allungano da 60 a 120 in assenza di CID e da 30 a 90 in caso di presentazione del CID; in caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo passa da 90 a 150 giorni. (Fonte: Facile.it).

In allegato, qui sotto, il Decreto Cura Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA