Dall'1 gennaio il ricorso al Giudice di pace comporta il pagamento di una tassa minima di 38 euro.
Il ricorso al giudice di pace non è più gratuito
Milano 5 gennaio 2010 –
Dallo scorso 1 gennaio ricorrere al Giudice di pace per contestare un verbale
(tecnicamente una contravvenzione o una sanzione amministrativa pecuniaria,
a seconda dell’azione del trasgressore) che gli sia stato notificato in
seguito ad infrazioni al Codice della Strada comporta un pagamento minimo
di 38 euro. Sino al 31 dicembre 2009, invece, non costava nulla. La spesa
da sostenere sarà un ottimo deterrente per far sì che i cittadini non ricorrano
in giudizio contestando sanzioni o ammende con importi molto bassi.
L’unica
possibilità di esclusione dal pagamento della tassa è che il ricorso sia
fatto da un avvocato, rappresentante del trasgressore o dell’obbligato
in solido. Ma l’assistenza di un avvocato per un “processo”
di questo
tipo, a Milano, costa circa 200 euro. Resta, comunque, l’opportunità di
ricorrere ad un verbale senza dover sborsare subito dei soldi: è il ricorso
al prefetto, che comporta, però il raddoppiamento della sanzione o della
contravvenzione in caso di respingimento della domanda. Il “giudizio a
pagamento” è stato introdotto dal Parlamento con la legge n. 191 del 23
dicembre 2009: la Finanziaria 2010, entrata in vigore l’1 gennaio.
Infatti,
precedentemente alla Finanziaria 2010, il ricorso al Giudice di pace era
esente dal “contributo unificato”, cioè dalla tassa che bisogna
pagare
per il processo, e dall’imposta di bollo (una marca da bollo) prevista
per il “rimborso forfettario dei diritti di cancelleria”. Così era
prescritto
dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115. Questo D.P.R. è stato modificato per effetto del
comma 212 dell’articolo 2 della Finanziaria. Il risultato è che adesso
per fare ricorso al Giudice di pace si pagano 30 euro di tassa per il contributo
unificato se l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria o
dell’ammenda
(in caso di contravvenzione) per cui si ricorre è inferiore ai 2.500 euro
e 100 euro se la sanzione o l’ammenda è superiore ai 2.500 euro. Alle
tasse di copertura della spesa processuale deve essere aggiunta la suddetta
imposta di bollo per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria,
cioè una marca da bollo che vale almeno 8 euro (esistono delle tabelle
delle imposte allegate al D.P.R.).