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05 January 2010

Il ricorso al Giudice di pace non è più gratuito

Dall'1 gennaio il ricorso al Giudice di pace comporta il pagamento di una tassa minima di 38 euro.

Il ricorso al giudice di pace non è più gratuito


Milano 5 gennaio 2010 – Dallo scorso 1 gennaio ricorrere al Giudice di pace per contestare un verbale (tecnicamente una contravvenzione o una sanzione amministrativa pecuniaria, a seconda dell’azione del trasgressore) che gli sia stato notificato in seguito ad infrazioni al Codice della Strada comporta un pagamento minimo di 38 euro. Sino al 31 dicembre 2009, invece, non costava nulla. La spesa da sostenere sarà un ottimo deterrente per far sì che i cittadini non ricorrano in giudizio contestando sanzioni o ammende con importi molto bassi. L’unica possibilità di esclusione dal pagamento della tassa è che il ricorso sia fatto da un avvocato, rappresentante del trasgressore o dell’obbligato in solido. Ma l’assistenza di un avvocato per un “processo” di questo tipo, a Milano, costa circa 200 euro. Resta, comunque, l’opportunità di ricorrere ad un verbale senza dover sborsare subito dei soldi: è il ricorso al prefetto, che comporta, però il raddoppiamento della sanzione o della contravvenzione in caso di respingimento della domanda. Il “giudizio a pagamento” è stato introdotto dal Parlamento con la legge n. 191 del 23 dicembre 2009: la Finanziaria 2010, entrata in vigore l’1 gennaio. Infatti, precedentemente alla Finanziaria 2010, il ricorso al Giudice di pace era esente dal “contributo unificato”, cioè dalla tassa che bisogna pagare per il processo, e dall’imposta di bollo (una marca da bollo) prevista per il “rimborso forfettario dei diritti di cancelleria”. Così era prescritto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Questo D.P.R. è stato modificato per effetto del comma 212 dell’articolo 2 della Finanziaria. Il risultato è che adesso per fare ricorso al Giudice di pace si pagano 30 euro di tassa per il contributo unificato se l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria o dell’ammenda (in caso di contravvenzione) per cui si ricorre è inferiore ai 2.500 euro e 100 euro se la sanzione o l’ammenda è superiore ai 2.500 euro. Alle tasse di copertura della spesa processuale deve essere aggiunta la suddetta imposta di bollo per il rimborso forfettario dei diritti di cancelleria, cioè una marca da bollo che vale almeno 8 euro (esistono delle tabelle delle imposte allegate al D.P.R.).
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