Come ben ricorderete, l’approvazione della legge di stabilità 2015 aveva
cancellato il bollo a tariffa agevolata per le moto (e le auto) di interesse storico con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Per cercare di mettere una pezza, le singole regioni d’Italia si erano mosse in modo indipendente; alcune avevano deciso di
non far pagare nulla, altre di applicare una
tariffa agevolata. Tra di queste la Sicilia, che aveva proposto uno “sconto” sul bollo per i possessori di moto ultraventennali.
Ora però, i supremi giudici della Corte Costituzionale hanno cassato in toto la normativa della Regione Sicilia in quanto la stessa, al contrario di Trento e Bolzano, non ha tra le proprie prerogative la possibilità di legiferare in merito alla tassa di proprietà dei veicoli. Oltre a ciò, i giudici hanno precisato che la Regione non solo ha oltrepassato le proprie prerogative, ma ha addirittura leso i pochi diritti che lo Stato riconosce agli appassionati, richiedendo l’iscrizione all’ASI anche per i veicoli ultratrentennali. Nessuna speranza dunque per i possessori di veicoli ultraventennali residenti in Sicilia, che dovranno così procedere al versamento della tassa di proprietà piena (integrando eventualmente le tariffe agevolate pagate in precedenza)
Nel dettaglio, sono dichiarati incostituzionali:
- l’art.50, comma 1 della Legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3, laddove prevede che i veicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, debbano essere iscritti ai Registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 per poter usufruire dell’esenzione della tassa di proprietà; pertanto per poter godere dell’esenzione, non è necessaria alcune iscrizione ai Registri Storici, purché sussistano gli altri requisiti;
- l’art.50, comma 2, laddove viene estesa l’esenzione anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai Registri degli enti certificatori, in contrasto con quanto previsto dal legislatore nazionale. Pertanto, eventuali istanze di esenzione già accettate dalla Regione Siciliana per gli anni 2016 e 2017 devono intendersi revocate e, come precisato in calce all’istanza presentata, “nel caso di eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle Legge Regionale n.3/2016 da parte della Corte Costituzionale, i soggetti beneficiari dovranno versare alla Regione le somme dovute per l’intero pagamento della tassa automobilistica, per ogni anno, rispetto ai rapporti giuridici non esauriti alla data della pronuncia e secondo quanto verrà specificato nelle motivazioni della stessa sentenza”. Per la regolarizzazione della tassa insufficientemente versata, la Regione Siciliana consente la possibilità di effettuare pagamenti integrativi entro il corrente anno senza applicazione di sanzioni né di interessi.