Il TAR del Lazio ritiene illegittimi i rincari sulle autostrade romane e boccia il pedaggio sul GRA
Il tar del lazio ritiene illegittimi i rincari sulle autostrade romane e boccia il pedaggio sul gra
di Lorenzo Motta
Roma 29 luglio 2010 - Per il momento, le tariffe delle autostrade che circondano la Capitale non aumenteranno, così come non si pagherà il pedaggio sul Grande Raccordo Anulare. La Prima Sezione del TAR del Lazio, presieduta dal giudice Linda Sandulli, ha accolto il ricorso fatto dalla Provincia di Roma, affiancata nella richiesta al tribunale amministrativo dal Comune di Fiano Romano, dalla Provincia di Pescara, dall’Associazione dei Consumatori Adoc e da un atto d’intervento presentato da 41 dei 121 comuni che fanno capo alla provincia capitolina. Provincie, comuni e Adoc si sono opposti di concerto all’aumento tariffario del 5% (e più, in alcuni casi) delle tariffe autostradali e al pagamento di un pedaggio per l’utilizzo del GRA. Avrebbero inciso ingiustamente sulle tasche dei pendolari, con un peso di circa 600 euro all’anno, come del resto ha riconosciuto il TAR, che ha emesso un’ordinanza di sospensione del provvedimento di rincaro, entrato in vigore per effetto della Manovra finanziaria voluta dal Governo.
Il tribunale amministrativo ha motivato l’ordinanza sospensiva valutando un vizio di forma della legge che ha sancito gli aumenti, cioè un’incoerenza tra il significato del pedaggio, che presuppone l’utilizzo di un’infrastruttura, e le tariffe ritoccate per fare cassa attraverso una forma di tassazione ritenuta ingiusta. Secondo il TAR infatti: “il provvedimento impugnato per essere coerente con la finalità deve assumere il carattere di corrispettivo per l'utilizzo di una infrastruttura e non quello di misura fiscale; al contrario tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione a uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell'infrastruttura”. La legge che ha introdotto i rincari infatti era finalizzata a convogliare il traffico su strade alternative a quelle a pedaggio e avrebbe dunque dovuto destinare i fondi derivati dalle plusvalenze tariffarie alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie delle strade non a pagamento. Invece, secondo la stesura del testo, i rincari erano fini a se stessi e quindi una forma di tassazione, inserita tra le altre misure della Finanziaria. Inoltre i caselli autostradali coinvolti nel provvedimento non erano collegati, come specificato nell’ordinanza, ad alcuno svincolo autostradale che desse l’accesso a vie di comunicazione primarie e alternative all’autostrada, dunque anche da questo punto di vista pagamento e finalità del concetto di pedaggio erano incoerenti.
Il Tar ha inoltre “considerato che nelle ipotesi anzidette il decreto impugnato sembra addirittura prescindere dalla regola comunitaria che impone il pagamento di una somma determinata di denaro basata, anche, sulla distanza percorsa”.
Infine il tribunale ha “tenuto conto che la consistenza della fumus boni iuris – cioè possibilità che il diritto vantato, nel caso specifico quello di poter ritoccare le tariffe, esista in concreto n.d.r. - non può non riflettersi sulla valutazione del danno paventato, appreso che può essere considerato soltanto nel caso in cui il provvedimento che lo determina appaia illegittimo e che, in ogni caso, deve tenersi conto del danno subito dalla comunità così come evidenziato da parte ricorrente”. In definitiva il TAR ha evidenziato l’illegittimità del provvedimento per il vizio di forma, che era la condizione necessaria e sufficiente a poter considerare che lo stesso arrecasse un danno alle tasche della cittadinanza, e ha comunque sottolineato come il gravare sulle tasche dei contribuenti fosse già di per sé un motivo per ritenere illegittimo il rincaro.
Ora anche altre Provincie, con tratte autostradali interessate agli aumenti tariffari, potrebbero sollevare la questione di legittimità di fronte ai TAR competenti per territorio.
L’ultima parola va, però, alla Corte dei Conti, che è chiamata a valutare l’efficacia del provvedimento proprio sulla base della sua legittimità e deciderà se saranno giusti o sbagliati i nuovi piani tariffari.
Questo è l’elenco dei caselli coinvolti dalla Manovra:
Roma Nord A1 ASPI
Fiano Romano A1 ASPI
Roma Est A24 Strada dei Parchi
Lunghezza A24 Strada dei Parchi
Settecamini A24 Strada dei Parchi
Ponte di Nona A24 Strada dei Parchi
Roma Sud A1 ASPI
Roma Ovest A12 ASPI
Maccarese Fregene A12 ASPI
Nocera A3 SAM
Cava de' Tirreni A3 SAM
San Gregorio A18 CAS
Buonfornello A20 CAS
Mercato S. Severino A30 ASPI
Avellino Est A16 ASPI
Firenze-Certosa A1 ASPI
Valdichiana A1 ASPI
Ferrara Sud A13 ASPI
Benevento A16 ASPI
Falchera A55 - Tangenziali di Torino ATIVA
Bruere A55 - Tangenziali di Torino ATIVA
Settimo Torinese A55 - Tangenziali di Torino ATIVA
San Benedetto del Tronto A14 ASPI
Chieti-Pescara A25 Strada dei Parchi
Pescara Ovest Chieti A14 ASPI
Lisert A4 Autovie Venete