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Tutor e Autovelox: quando si può contestare la multa?

Un lettore chiede chiarezza su alcuni aspetti che riguardano le multe prese con autovelox e tutor. Ad esempio: se nella stessa foto ci sono due veicoli, qual è quello da multare e quale no? Ci sono modi per "farla franca" e quali multe si rischiano se si viene beccati?

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Caro Direttore, quando tra motociclisti si discute di Autovelox e Tutor, percepisco ancora una certa diversità di interpretazione delle regole. Alcuni dicono che il rilevamento non è valido se non viene immediatamente notificato dalle Forze dell’Ordine: ma allora tutti i sistemi di rilevazione fissi come i Tutor come potrebbero funzionare in autostrada? Altri asseriscono che se nella fotografia appaiono due mezzi affiancati, la contestazione non è valida in quanto non si può stabilire quale dei due (quello che sta sorpassando a sinistra?) ecceda il limite. Insomma, c’è ancora un po’ di confusione in merito. C’è poi chi dice che “sporcare” un po’ la targa oppure inclinarla molto serve a farla franca. Ma se ti beccano quanto ti costa?

Caro Roberto, la contestazione immediata dell’eccesso di velocità (l’art. 201 del Codice della Strada) non è necessaria quando si utilizzano i dispositivi fissi che consentono il rilevamento a distanza della velocità, come Tutor o Autovelox. Tali dispositivi possono essere installati e utilizzati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali senza alcuna formalità, mentre sulle restanti strade o singoli tratti, è necessario un decreto del Prefetto. Negli altri casi serve la presenza degli agenti. Per quanto riguarda la foto dell’autovelox con due veicoli affiancati, questa non costituisce di per sé motivo di nullità dell’accertamento, ma richiede un’attenta valutazione per individuare esattamente il veicolo che ha ecceduto il limite (è chiaro, per esempio, nel caso in cui in una foto da 200 km/h compaiano una moto sportiva e un camion). Infine, qualsiasi espediente posto in atto per rendere i dati della targa non leggibili è un comportamento illecito. Infatti, per l’ipotesi della targa non leggibile, l’art. 102 prevede una sanzione da 42 a 173 euro; per la targa inclinata si può incorrere nella violazione prevista dall’art. 100, che prevede una sanzione da 87 a 344 euro oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Le due violazioni possono concorrere tra loro ed essere contestate insieme.

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