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05 August 2011

Smarrimento, furto o deterioramento della targa: cosa fare

Una guida su come comportarsi in caso di smarrimento, furto o deterioramento della targa e le sanzioni previste dal Codice della strada. Attenzione: per i ciclomotori valgono regole diverse

Smarrimento, furto o deterioramento della targa: cosa fare

Smarrimento o furto della targa

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione della targa, senza che questa sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo. Nel frattempo, è consentita la circolazione del veicolo ma l'intestatario deve apporre un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

 

Deterioramento o distruzione della targa

I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo. Nel caso di distruzione della targa, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

 

Le sanzioni

L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa non provvede agli adempimenti descritti, oppure circola con una copia autoprodotta della targa senza aver fatto denuncia di smarrimento/furto né richiesto una nuova targa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Infine, quando la targa non sia leggibile per dolo (cioè volutamente resa illeggibile) rischia il fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi.

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