Sicurezza: zero alcol alla guida fino a 21 anni. Punizioni per il minore su un ciclomotore dopo aver bevuto
La Commissione Trasporti della Camera ha approvato all’unanimità il disegno di legge che dà una stretta sul tema della sicurezza stradale, con un inasprimento delle sanzioni e nuove proibizioni. Le novità principali sono l’alcol zero per i ragazzi fino a 21 anni e punizioni più severe per i minorenni alla guida di un ciclomotore positivi all’etilometro. Rivista la normativa sugli autovelox.
Pugno di ferro
Roma 30 aprile 2009 – PUGNO DI FERRO Potrebbe
essere legge
ordinaria già da quest’estate il disegno di legge che dà una stretta sul
tema della sicurezza stradale, con un inasprimento delle sanzioni e nuove
proibizioni ed è stato approvato all’unanimità dai membri dalla
Commissione
Trasporti della Camera. Ricevendo il consenso bipartisan dei rappresentanti
della Commissione facenti capo sia alla Maggioranza, sia all’Opposizione,
il ddl potrebbe saltare il passaggio dell’analisi alla Camera, per essere
valutato direttamente al Senato e convertito in legge.
Nel file che alleghiamo sopra, potete leggere la discussione del ddl avvenuta
nella seduta della Commissione di ieri, 29 aprile.
Alcol zero
ALCOL ZERO La novità principale
che sarebbe introdotta nel Codice della Strada, qualora dovesse passare
la legge, riguarda una restrizione dei limiti prescritti dall’art. 186:
per i conducenti di un veicolo di età fino a 21 anni, il livello di alcol
consentito nel sangue non sarà più di 0,5 grammi per litro, come oggi previsto,
ma zero assoluto. Ciò significa che i ragazzi fino a 21 anni non potranno
bere alcun alcolico prima di mettersi al volante o salire in sella. Le
intenzioni che reggono una tale proposta sono state riassunte in un commento
secco dell’Onorevole Silvano Moffa (Pdl), membro della Commissione
Trasporti
e relatore del ddl: “O bevi o guidi”. Ma l’art 186 C.d.s.
sarà aggiornato
anche con una voce che riguarderà i minorenni: chi sarà fermato alla guida
di un motociclo dopo aver bevuto non sarà solo sanzionato con il pagamento
di una pena pecuniaria, insomma destinato a pagare una multa, bensì sarà
condannato ad una pena accessoria proporzionale al responso
dell’etilometro.
Nello specifico la pena accessoria tale pena prevede la possibilità di
prendere la patente un anno dopo il consentito dalla legge – e quindi
a 19 anni anziché 18 – nel caso in cui il livello di alcol nel sangue
si inferiore a 0,5 g/l o tre anni più tardi – 21 – quando il tasso
etilico
sia superiore a quel limite. Restando in tema di misure contro chi beve
e guida, il ddl introduce modifiche anche all’art. 589 del Codice Penale,
che prescrive una pena da 2 a 5 anni di reclusione per l’omicidio colposo
commesso con l’aggravante di una violazione delle norme previste dal
C.d.s.
(art 186 guida sotto l’influenza dell’alcol – art. 187 Guida
in stato
di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). In base
al d.d.l. il massimo della reclusione sarà aumentato da 5 a 15 anni, oltre
alla revoca della patente e al sequestro del veicolo.
Velocità
VELOCITÀ Il ddl sulla sicurezza
stradale interviene anche in merito ai “limiti di velocità”
prescritti
dall’art 142 C.d.s. I controlli elettronici della velocità con gli
autovelox
potranno essere fatti dai Vigili Urbani solo sulle autostrade e sulle strade
a scorrimento veloce che passano sul territorio comunale, ma non più sulle
strade urbane. L’intento è quello di prevenire la speculazione da parte
dei comuni che trovano nelle sanzioni per eccesso di velocità un facile
sistema per integrare le casse. Al momento i commi 6 e 6-bis dell’art
142 C.d.s prevedono: “per la determinazione dell'osservanza dei limiti
di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza
su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i
documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della
velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.
Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno”. Se voleste approfondire il
tema la giurisprudenza a cui fa riferimento il C.d.s. e che regola i controlli
su strada con l’autovelox si ritrova nel d.m. 29 ottobre 1997 e
nell’
art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione,
n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002 (ulteriormente
modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1
agosto 2003). Novità sono previste anche sugli importi delle sanzioni per
eccesso di velocità e sui punti-patente: per chi supera il limite massimo
consentito di oltre 40 km/h la multa raddoppia, fino ad un massimo di 2000
euro, ma i punti decurtati saranno solo 6 anziché 10.
Altre novità
ALTRE NOVITÀ La Commissione
Trasporti ha proposto di dimezzare la sanzione per chi parcheggia moto
e scooter sui marciapiedi: il massimo non sarà più di 155 ma di 92 euro.
Il possesso della patente A1 (che si può prendere a 16 anni e consente
di condurre motocicli sino a 125 cc di cilindrata, con potenza massima
di 11 kW) consentirà di richiedere il foglio rosa per la patente B (quella
dell’automobile) già a 17 anni, anziché i 18 attuali. Ad una nota positiva
se ne aggiunge poco facilmente applicabile: il medico a conoscenza di una
patologia del paziente che possa compromettere le sue capacità di guida,
avrà l’obbligo di comunicare le condizioni di salute del suo assistito
al Ministero dei Trasporti, per mezzo di una “comunicazione scritta e
riservata”.
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