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30 April 2009

Sicurezza: zero alcol alla guida fino a 21 anni. Punizioni per il minore su un ciclomotore dopo aver bevuto

La Commissione Trasporti della Camera ha approvato all’unanimità il disegno di legge che dà una stretta sul tema della sicurezza stradale, con un inasprimento delle sanzioni e nuove proibizioni. Le novità principali sono l’alcol zero per i ragazzi fino a 21 anni e punizioni più severe per i minorenni alla guida di un ciclomotore positivi all’etilometro. Rivista la normativa sugli autovelox.

Pugno di ferro



Roma 30 aprile 2009
PUGNO DI FERRO Potrebbe essere legge ordinaria già da quest’estate il disegno di legge che dà una stretta sul tema della sicurezza stradale, con un inasprimento delle sanzioni e nuove proibizioni ed è stato approvato all’unanimità dai membri dalla Commissione Trasporti della Camera. Ricevendo il consenso bipartisan dei rappresentanti della Commissione facenti capo sia alla Maggioranza, sia all’Opposizione, il ddl potrebbe saltare il passaggio dell’analisi alla Camera, per essere valutato direttamente al Senato e convertito in legge. Nel file che alleghiamo sopra, potete leggere la discussione del ddl avvenuta nella seduta della Commissione di ieri, 29 aprile.

Alcol zero


ALCOL ZERO La novità principale che sarebbe introdotta nel Codice della Strada, qualora dovesse passare la legge, riguarda una restrizione dei limiti prescritti dall’art. 186: per i conducenti di un veicolo di età fino a 21 anni, il livello di alcol consentito nel sangue non sarà più di 0,5 grammi per litro, come oggi previsto, ma zero assoluto. Ciò significa che i ragazzi fino a 21 anni non potranno bere alcun alcolico prima di mettersi al volante o salire in sella. Le intenzioni che reggono una tale proposta sono state riassunte in un commento secco dell’Onorevole Silvano Moffa (Pdl), membro della Commissione Trasporti e relatore del ddl: “O bevi o guidi”. Ma l’art 186 C.d.s. sarà aggiornato anche con una voce che riguarderà i minorenni: chi sarà fermato alla guida di un motociclo dopo aver bevuto non sarà solo sanzionato con il pagamento di una pena pecuniaria, insomma destinato a pagare una multa, bensì sarà condannato ad una pena accessoria proporzionale al responso dell’etilometro. Nello specifico la pena accessoria tale pena prevede la possibilità di prendere la patente un anno dopo il consentito dalla legge – e quindi a 19 anni anziché 18 – nel caso in cui il livello di alcol nel sangue si inferiore a 0,5 g/l o tre anni più tardi – 21 – quando il tasso etilico sia superiore a quel limite. Restando in tema di misure contro chi beve e guida, il ddl introduce modifiche anche all’art. 589 del Codice Penale, che prescrive una pena da 2 a 5 anni di reclusione per l’omicidio colposo commesso con l’aggravante di una violazione delle norme previste dal C.d.s. (art 186 guida sotto l’influenza dell’alcol – art. 187 Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). In base al d.d.l. il massimo della reclusione sarà aumentato da 5 a 15 anni, oltre alla revoca della patente e al sequestro del veicolo.

Velocità


VELOCITÀ Il ddl sulla sicurezza stradale interviene anche in merito ai “limiti di velocità” prescritti dall’art 142 C.d.s. I controlli elettronici della velocità con gli autovelox potranno essere fatti dai Vigili Urbani solo sulle autostrade e sulle strade a scorrimento veloce che passano sul territorio comunale, ma non più sulle strade urbane. L’intento è quello di prevenire la speculazione da parte dei comuni che trovano nelle sanzioni per eccesso di velocità un facile sistema per integrare le casse. Al momento i commi 6 e 6-bis dell’art 142 C.d.s prevedono: “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”. Se voleste approfondire il tema la giurisprudenza a cui fa riferimento il C.d.s. e che regola i controlli su strada con l’autovelox si ritrova nel d.m. 29 ottobre 1997 e nell’ art. 4 del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002 (ulteriormente modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1 agosto 2003). Novità sono previste anche sugli importi delle sanzioni per eccesso di velocità e sui punti-patente: per chi supera il limite massimo consentito di oltre 40 km/h la multa raddoppia, fino ad un massimo di 2000 euro, ma i punti decurtati saranno solo 6 anziché 10.

Altre novità


ALTRE NOVITÀ La Commissione Trasporti ha proposto di dimezzare la sanzione per chi parcheggia moto e scooter sui marciapiedi: il massimo non sarà più di 155 ma di 92 euro. Il possesso della patente A1 (che si può prendere a 16 anni e consente di condurre motocicli sino a 125 cc di cilindrata, con potenza massima di 11 kW) consentirà di richiedere il foglio rosa per la patente B (quella dell’automobile) già a 17 anni, anziché i 18 attuali. Ad una nota positiva se ne aggiunge poco facilmente applicabile: il medico a conoscenza di una patologia del paziente che possa compromettere le sue capacità di guida, avrà l’obbligo di comunicare le condizioni di salute del suo assistito al Ministero dei Trasporti, per mezzo di una “comunicazione scritta e riservata”.
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