Il Tribunale UE ha respinto il ricorso di Piaggio, in quanto secondo i giudici "lo scooter della Zhejiang e la Vespa LX suscitano impressioni generali diverse e che il primo possiede un carattere individuale rispetto al secondo". Questo perché mentre lo scooter cinese è caratterizzato “da linee sostanzialmente spigolose", la Vespa "privilegia linee arrotondate" e dunque “le differenze che li separano sono numerose e significative e non sfuggiranno all'attenzione di un utilizzatore informato”. Il Tribunale sottolinea che il pubblico di riferimento “percepirà lo stile, le linee e l'aspetto che caratterizzano lo scooter Vespa LX come diversi, sul piano visivo, da quelli dello scooter della Zhejiang” e dunque “non sussiste alcun rischio di confusione presso il pubblico di riferimento”.
Il Tribunale conferma, infine, quanto deciso dell'Euipo anche per quanto riguarda la mancanza di violazione dei diritti d'autore della Piaggio sullo scooter Vespa LX, in Italia e Francia.
Ai colleghi de “La Repubblica” il Gruppo Piaggio ha commentato la vicenda sostenendo che si sono "già visti riconoscere dal Tribunale di Torino e successivamente confermato dalla Corte d’Appello di Torino, il diritto di esclusiva costituito dal cosiddetto “marchio tridimensionale” registrato da Piaggio, che protegge la forma distintiva di Vespa". Per questo motivo "Il Gruppo Piaggio si riserva comunque il diritto di impugnare la sentenza del tribunale dell’Unione Europea secondo i termini di legge".