Caro Leonardo, purtroppo rientri nel divieto di circolazione: il “Decreto sicurezza” ha modificato l’articolo 93 del Cds, introducendo il comma 1-bis, che sancisce il divieto, a partire dal 4 dicembre 2018, a chi ha la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Lo scopo della norma è contrastare il fenomeno delle targhe estere utilizzate da italiani e stranieri per pagare meno tasse e per essere invisibili in caso di multe e contravvenzioni. La sanzione è di 712 euro, oltre all’immediata cessazione della circolazione del veicolo. Entro i 180 giorni successivi, o si immatricola il veicolo in Italia o si chiede un foglio di via per portarlo fuori dai confini. In caso contrario il veicolo viene confiscato. Tuttavia, il Ministero dell’Interno, con la circolare n° 300 del 4 giugno, ha precisato che i residenti “anagraficamente” in altro stato membro dell’UE, in Italia per lavoro e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all’estero, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza “normale” secondo le norme comunitarie in materia, con la quale potrebbero continuare ad usare i veicoli a targa estera. Il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo straniero del quale dispone, salvo che non acquisisca la residenza anagrafica. Il divieto non si applica in caso di leasing o locazione da parte di un’impresa di altro Stato che non ha in Italia una sede secondaria; o se concesso in comodato a un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa di altro Stato che non ha in Italia sede secondaria. A dimostrazione di ciò, serve a bordo un documento, sottoscritto dal proprietario del veicolo e recante data certa, dal quale risulti il titolo (leasing, locazione, comodato) e la durata della disponibilità del veicolo. La mancanza di tale documento comporta una multa di 250 euro, con l’obbligo comunque di esibirlo entro 30 giorni e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.