Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n: 13 del 17 gennaio 1986, con la quale viene introdotto l’uso obbligatorio del casco protezione di tipo omologato
Decreto di abolizione dei caschi dgm
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 28 luglio 2000
Norme per l’omologazione dei caschi protettivi per conducenti di
ciclomotori.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n: 13 del 17 gennaio 1986, con la quale viene introdotto l’uso
obbligatorio
del casco protezione di tipo omologato;
Visto l’art. 2 della stessa legge che delega il Ministro dei trasporti
a stabilire con propri decreti le caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi;
Visto il proprio decreto del 18 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 1986, recante “Norme relative alle caratteristiche
tecniche dei caschi protettivi per gli utenti dei motocicli, ciclomotori
e motocarrozzette” ed in particolare l’art. 3, con il quale sono
state
definite le caratteristiche tecniche dei caschi che possono essere usati
esclusivamente dai conducenti di ciclomotori;
Visto il proprio decreto del 9 agosto 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 40 del 17 febbraio 1989, con il quale sono state aggiornate le prescrizioni
tecniche dell’allegato 1 al decreto ministeriale 18 marzo 1986;
Visto l’art. 171 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato
dall’art.
33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
Considerato che i caschi di protezione omologati secondo il regolamento
ECE/ONU n. 22 serie di emendamenti 03 e successivi, sono prodotti per essere
utilizzati anche dai conducenti di ciclomotori e che offrono un livello
di sicurezza superiore a quello dei caschi omologati secondo l’art. 3
del decreto ministeriale del 18 marzo 1986;
Ritenuto di dover adeguare le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi
destinati ai conducenti di ciclomotori al progresso tecnico ed ai più severi
criteri di sicurezza introdotti dalla normativa internazionale;
Tenuto conto dell’esperienza acquisita e dell’aumento della velocità
dei ciclomotori introdotta dall’art. 52 del citato decreto legislativo
10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993;
ADOTTA
Il seguente decreto:
Art. 1
1. I caschi protettivi per i conducenti di ciclomotori devono rispondere
alle prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 22 così come modificato
dalla serie di emendamenti 03 e seguenti.
2. Tali caschi sono individuati dal numero di omologazione di cui all’art.
2, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.
Art. 2
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto non possono essere
rilasciate omologazioni di caschi protettivi per conducenti di ciclomotori
che non siano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’art. 1.
2. A decorrere da un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto
è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale dei caschi protettivi
per i conducenti dei ciclomotori omologati ai sensi dell’art. 3 del
decreto
ministeriale 18 marzo 1986.
Art. 3
1. E’ abrogato l’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 18
marzo
1986 citato in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.