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11 January 2008

Cosa fare per presentare ricorso ad un verbale di accertamento d'infrazione al Codice della Strada

Chi sbaglia paga e a chi commette infrazioni alla circolazione il Codice della Strada non fa certo sconti. Ma talvolta si finisce col pagare multe ritenute ingiuste per la paura di affrontare l’iter di un ricorso che in Italia può essere indirizzato al Prefetto o al Giudice di Pace.

Ricorrere al verbale


Chi sbaglia paga e a chi commette infrazioni alla circolazione il Codice della Strada non fa certo sconti. Ma talvolta si finisce col pagare multe ritenute ingiuste per la paura di affrontare l’iter di un ricorso che in Italia può essere indirizzato al Prefetto o al Giudice di Pace. La scelta stessa crea un primo scoglio da superare, ma la difficoltà maggiore può scaturire dalla complessità della pratica, soprattutto quando non possiamo, o non vogliamo, consultare un legale. Ecco quindi alcune informazioni utili per chi è intenzionato a provarci. Innanzitutto bisogna scegliere la strada da seguire. Quando il ricorso faccia valere soltanto degli errori molto evidenti del verbale, sia di forma che di sostanza, allora è possibile indirizzarlo al Prefetto. Nel caso in cui, invece, si debbano discutere questioni di fatto, con assunzione di testimoni, o valutare la faccenda sul piano del diritto, allora la via migliore sarà quella del Giudice di Pace. Non dimentichiamo, poi, che dal 2006 contro le sentenze del Giudice di Pace si può fare appello in tribunale, aumentando così le garanzie di difesa corretta. Viceversa se il Prefetto respinge il ricorso ed emette ordinanza ingiunzione si potrà poi proporre, nei 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace avverso tale provvedimento. La scelta spesso è condizionata dal fatto che, in caso di rigetto del ricorso, il Prefetto, che è organo della pubblica amministrazione, rappresentante in luogo del Governo, deve raddoppiare la sanzione rispetto a quella indicata nel verbale.

I tempi del ricorso


entro 60 giorni dal fatto (cioè in caso di contestazione immediata) o entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento. Pertanto, il ricorso spedito nei 60 giorni ma ricevuto oltre questo termine si considera tempestivo. Il termine per il ricorso al Prefetto non è soggetto alla sospensione feriale, come previsto invece per il ricorso al Giudice di pace, il che significa che dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno il termine di 60 giorni rimane sospeso. Il conteggio dei giorni, quindi, deve tener conto di questo lasso di tempo. Quando il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, questi lo trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore.

Cosa succede


Il procedimento d
avanti il Giudice di Pace è molto semplificato, tanto che il privato cittadino può stare in giudizio da solo, senza assistenza di un legale. Il ricorso si propone in carta libera e nel caso del GdP va depositato in tre o cinque copie, secondo la prassi dell’Ufficio (per esempio a Milano 5 copie, a Bergamo 3) accompagnato da una copia del verbale di contestazione e dal foglio in cui risulta la data di notifica. Nel caso in cui il ricorso sia presentato all’organo accertatore (iter previsto dal ricorso al Prefetto) i termini della decisione decorrono dal momento in cui il Prefetto riceve la memoria da parte di quest’ultimo (max 60 giorni). Il Prefetto deve poi pronunciarsi nei successivi 120 giorni (il silenzio significa accoglimento del ricorso). L’ordinanza ingiunzione deve poi essere notificata entro 150 giorni dall’adozione (in caso di richiesta di audizione personale i termini sono sospesi). In caso di ricorso presentato direttamente al Prefetto i termini sono aumentati di 30 giorni per dar tempo a quest’ultimo di inviare gli atti all’ufficio o comando dell’organo accertatore. Il ricorso deve contenere gli elementi di fatto e le motivazioni per le quali si chiede l’annullamento del verbale e deve essere sottoscritto da chi materialmente ha ricevuto il verbale. Deve inoltre contenere l’esplicita richiesta di emissione dell’ordinanza di archiviazione, così come previsto dall’art. 204 CdS. Nel caso di ricorso al Prefetto è opportuno chiedere di essere sentiti, sia perché un colloquio con l’autorità può agevolare la comprensione delle proprie motivazioni, sia perché l’eventuale omissione dell’audizione da parte del Prefetto è motivo per impugnare successivamente l’ordinanza ingiunzione avanti al Giudice di Pace (Cass. Civ. 21 luglio 2004, n. 13505). Il nuovo Codice della Strada non stabilisce espressamente il termine entro il quale l’avviso di audizione deve essere inviato, tuttavia dal CdS si evince che l’audizione deve avvenire in tempo utile per l’emanazione del provvedimento. Quest’ultimo deve essere specificatamente motivato poiché una motivazione scarsa e generica può costituire un valido motivo di impugnazione davanti al Giudice di Pace.

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