Legge 168/2002. Imprimetela bene nella
vostra memoria perché è quella che mette fine ai ricorsi per la mancata
contestazione immediata dell’eccesso di velocità. Il fine è nobile (la
sicurezza stradale) ma ancora una volta si preferisce punire anziché
prevenire.
La
nuova legge, approvata nell’estate
2002, prevede che sulle autostrade e strade extraurbane principali, possano
essere installate
apparecchiature Autovelox automatiche.
L’effetto
pratico della nuova legge è
che le forze dell’ordine non sono più
obbligate
ad essere presenti durante il funzionamento del rilevatore e della
relativa macchina fotografica.
Cade di conseguenza l’obbligo di
fermare
immediatamente il trasgressore per elevare la contravvenzione, che
potrà essere spedita successivamente per posta.
L’unico obbligo degli enti gestori
delle strade è
la segnalazione delle postazioni con appositi avvisi.
Attenzione, abbiamo usato la parola
“avvisi” e non
“segnaletica”.
Sì perché
la circolare del Ministero degli Interni del 3 ottobre
(prot. N300/a/1/54584/101/3/3/9) afferma che gli avvisi possono essere
“
pannelli a messaggi variabili,
comunicati scritti o
volantini,
annunci radiofonico o da parte dei mass media ecc.”. Massima
attenzione
e prudenza quindi, perché la circolare non parla di cartelli stradali,
è sufficiente un annuncio radiofonico… L’enunciato però è un
po’
vago ed in disaccordo con lo spirito della legge, perciò è probabile
che
in assenza di adeguata segnaletica stradale i multati avranno comunque
buoni motivi per fare ricorso.
Non finisce qui. Alle
strade extraurbane
secondarie e
a quelle di competenza comunale si può applicare
la stessa legge purché siano
individuate dal Prefetto d’accordo con
la Polizia Stradale. Quest’ultima infatti segnala ai Prefetti le
strade
che per l’alto
numero di incidenti necessitano di un controllo
della velocità dei veicoli in transito ma che non consentono alle forze
dell’ordine di fermare subito il trasgressore a causa
della particolare
conformazione della strada (sequenza di curve, assenza di piazzole
di sosta ecc.).