L’IVASS, inoltre, mette in guardia i consumatori suggerendo di verificare nel sito dell’Istituto che:
- ove il beneficiario del pagamento del premio sia un intermediario, si tratti di un iscritto al RUI
- in caso di richiesta di pagamento del premio a favore di carte di credito prepagate/ricaricabili e/o di conti bancari (anche on-line), l’intermediario iscritto nel RUI sia il titolare della carta o del conto.
In ogni caso, i siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari che esercitano l’attività tramite internet devono sempre indicare:
- i dati identificativi dell’intermediario;
- l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.
I siti che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte. Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Per qualsiasi dubbio i consumatori possono chiedere chiarimenti all’IVASS al numero verde 800-486661, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,30.