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Assicurazione RC: -solo- ora è possibile chiedere la sospensione

Con la conversione in legge del Decreto Cura Italia è stato inserito un emendamento che offre la possibilità di sospendere la polizza RC (moto, scooter e auto) per il periodo di inattività del mezzo. Una misura utile, ma che arriva con un gran ritardo…

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Lo scorso 16 marzo il Governo aveva approvato il cosiddetto Decreto Cura Italia, una seria di misure di sostegno economico connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Questo, però, è stato convertito in legge solo pochi giorni fa, il 30 aprile, con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le misure che riguardano in particolar modo noi motociclisti (ma anche gli automobilisti) troviamo un emendamento che inserisce la possibilità di sospendere l’assicurazione RC. Una misura, però, che arriva con gran ritardo rispetto al periodo di lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus, considerando che dal 4 maggio siamo entrati nella cosiddetta Fase 2, con gran parte di italiani che è tornata al lavoro usando il proprio veicolo. Se invece ancora non siete rientrati al lavoro, sappiate che fino al 31 luglio c’è la possibilità di sospendere l’assicurazione RC (per moto, scooter e ovviamente anche auto).

Un emendamento inserito all'articolo 125 del Decreto Cura Italia, dopo il comma 2, prevede infatti la suddetta possibilità. Da quanto si legge nel testo di legge: "su richiesta dell'assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La sospensione opera dal giorno in cui l'impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell'assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell'assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l'assicurato”. Ciò significa che per poter usufruire di questa possibilità vi basterà far richiesta di sospensione alla vostra assicurazione, che non potrà rifiutare (anche se la sospensione non è prevista da contratto) e non potrà applicare nessuna spesa.

Vi ricordiamo però che durante il periodo di sospensione il veicolo non può stazionare in strade o luoghi pubblici (oltre a non poter circolare, ovviamente!) in quanto privo dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2054 del Codice Civile.

Restando in tema di assicurazioni, vi ricordiamo anche che per i contratti scaduti e non ancora rinnovati, e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, è in vigore la proroga della validità dell'assicurazione, che porta a 30 giorni il periodo di tolleranza già garantito prima dell'emergenza. La normativa in ambito assicurativo prevede infatti un termine di 15 giorni in cui le polizze dei veicoli restano valide dopo la scadenza, ma grazie al decreto la garanzia prestata al termine del contratto è stata prorogata di ulteriori 15 giorni.

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