01 September 2010

Il Consiglio di Stato boccia gli aumenti autostradali come il TAR del Lazio

Respinto dal Consiglio di Stato il ricorso del Governo contro la sospensiva del TAR.

Il consiglio di stato boccia gli aumenti autostradali come il tar del lazio

di Lorenzo Motta

 

Roma 1 settembre 2010 – NO AGLI AUMENTI I pedaggi autostradali sulle tratte vicino a Roma non aumenteranno. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso con richiesta di ordinanza sospensiva (non emessa poiché non sussistevano reali motivi di urgenza) presentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Anas contro l’ordinanze sospensiva del TAR del Lazio, che aveva ritenuto illegittimi gli aumenti delle tariffe sulle tratte di competenza delle province di Roma, Pescara e di Rieti. Queste ultime, affiancate nella richiesta da diversi comuni romani e dall’Associazione dei consumatori Codacons, si erano rivolte al Tribunale Amministrativo Regionale opponendosi al rincaro del 5% (e più, in alcuni casi) ai caselli. La città capitolina aveva sollevato il dubbio di illegittimità davanti al TAR oltre che per il rialzo dei prezzi anche per l’introduzione di un pagamento per l’accesso al Grande Raccordo Anulare. Queste misure erano state introdotte per effetto della Manovra Finanziaria. Prima il TAR del Lazio, poi quello del Piemonte sulla base della giurisprudenza amministrativa creatasi con l’ordinanza del TAR laziale, avevano sospeso i rincari ritenendo che vi fosse un vizio di forma della legge che li aveva sanciti: il significato del pedaggio, che presuppone l’utilizzo di un’infrastruttura, era incoerente con le tariffe ritoccate per fare cassa attraverso una forma di tassazione valutata come ingiusta. Per ora il Consiglio di Stato ha valutato solo la vertenza tra C.d.m. e Tar del Lazio, ma probabilmente si esprimerà allo stesso modo anche nella questione in sospeso fra Tar del Piemonte e C.d.m. Bisogna solo attendere i tempi burocratici.

 

MOTIVAZIONI DEL TAR Si leggeva nell’Ordinanza del TAR del Lazio: “Il provvedimento impugnato per essere coerente con la finalità deve assumere il carattere di corrispettivo per l'utilizzo di una infrastruttura e non quello di misura fiscale; al contrario tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione a uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell'infrastruttura”. La legge che aveva introdotto i rincari, infatti, era finalizzata a convogliare il traffico su strade alternative a quelle a pedaggio e avrebbe dunque destinare i fondi derivati dalle plusvalenze tariffarie alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie delle strade non a pagamento. Invece, secondo la stesura del testo, i rincari erano fini a se stessi e quindi da considerarsi come una forma di tassazione. Come se non bastasse, i caselli autostradali coinvolti dalla Manovra non erano collegati, come specificato nell’ordinanza del TAR, ad alcuno svincolo autostradale che desse l’accesso a vie di comunicazione primarie e alternative all’autostrada. Dunque anche da questo punto di vista pagamento e finalità del concetto di pedaggio erano incoerenti. Il TAR aveva pure rilevato che i rincari violavano le norme europee “considerato che nelle ipotesi anzidette il decreto impugnato sembra addirittura prescindere dalla regola comunitaria che impone il pagamento di una somma determinata di denaro basata, anche, sulla distanza percorsa”. Infine il Tribunale aveva “tenuto conto che la consistenza della fumus boni iuris – cioè possibilità che il diritto vantato, nel caso specifico quello di poter ritoccare le tariffe da parte del Consiglio dei Ministri, esista in concreto n.d.r.” non poteva “non riflettersi sulla valutazione del danno paventato” assunto che questo poteva “essere considerato soltanto nel caso in cui il provvedimento” che lo determinava apparisse “illegittimo” e che, in ogni caso doveva “ tenersi conto del danno subito dalla comunità così come evidenziato da parte ricorrente”. Il TAR aveva così evidenziato l’illegittimità del provvedimento per il vizio di forma, che era la condizione necessaria e sufficiente per poter considerare che lo stesso arrecasse un danno alle tasche della cittadinanza, e aveva comunque sottolineato come il gravare sulle tasche dei contribuenti fosse già di per sé un motivo per ritenere illegittimo il rincaro.

 

DOVE NON SI PAGA PIÙ CARO Il Consiglio di Stato ha confermato la validità delle ragioni con cui era stata motivata l’ordinanza sospensiva del Tar del Lazio, ma ha però specificato che «deve essere interpretata nel senso di riferirsi non all'intero territorio nazionale, ma solo ai singoli segmenti stradali interessanti gli ambiti spaziali degli enti territoriali ricorrenti». Del resto bisognava aspettarselo, considerato che generalmente le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono efficaci solo nei territori della ragione dove hanno sede, pur costituendo una giurisprudenza di riferimento per altri tribunali amministrativi. Quindi, con buona probabilità, il Consiglio di Stato prenderà ora in considerazione anche la sospensiva del TAR del Piemonte dandogli ragione e respingendo il ricorso fatto dai legali del Consiglio dei ministri contro di essa. Poi tutte le Pubbliche Amministrazioni che vorranno fare ricorso ai Tar di riferimento per i rincari che riguardano le autostrade sui loro territori avranno la strada già spianata, sapendo di essere dalla parte del giusto.

 

DOVE SI PAGA PIÙ CARO Restano invece gli aumenti in vigore in tutta Italia dal primo luglio, di un millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e di 3 millesimi di euro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. questi riguardano tutte le tratte nazionali che non si trovino sui territori dove sono diventate efficaci le sentenze dei TAR, confermate dal Consiglio di Stato. Lo stesso vale per gli aumenti di 2 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio A e B e 3 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, che saranno in vigore dal primo gennaio 2011, secondo quanto disposto dalla Finanziaria.

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