05 February 2009

L’ANCMA chiede emendamenti al decreto ministeriale 28 luglio 2000 per l’abolizione del casco D.G.M.

Nell’incontro a Roma con il presidente della Commissione Trasporti della Camera, On. Mario Valducci (PDL), Confindustria ANCMA ha chiesto di proseguire con i corsi per il conseguimento del patentino ciclomotori e le iniziative dedicate all’educazione stradale. In più l’ANCMA ha proposto di emendare il decreto sull’omologazione dei caschi perché contiene incongruenze.

Sicurezza stradale


Roma 4 gennaio 2009 SICUREZZA I dirigenti di Confindustria ANCMA si sono riuniti con il presidente della Commissione Trasporti della Camera, On. Mario Valducci (PDL), chiedendo la prosecuzione dei corsi per il conseguimento del patentino ciclomotori e delle iniziative dedicate all’educazione stradale (previste dall’art. 208 del Codice della strada). Altri temi forti dell’incontro sono stati la proposta di integrare i programmi ministeriali per il conseguimento della patente B con uno specifico modulo dedicato al rispetto degli utenti delle due ruote e l’adeguamento delle infrastrutture stradali per garantire la sicurezza dei motociclisti.

PROPOSTA DI LEGGE
Lo scopo della riunione era confrontare il punto di vista della Commissione Trasporti con quello della Confindustria moto prima di una serie di successivi incontri che serviranno alle due parti per stendere il testo di una proposta di legge, che se dovesse essere recepita dal legislatore introdurrà importanti novità in materia di sicurezza stradale. Infatti, i dati statistici sull’incidentalità rivelano che gli investimenti sostanziosi fatti negli ultimi anni dalle Case costruttrici per aumentare la sicurezza dei veicoli (sistemi di frenatura avanzata, controllo di stabilità, accensione automatica delle luci, ecc.) non sono sufficienti a prevenire i sinistri. Per questo è necessario intervenire in modo diverso per risolvere il problema. Le soluzioni potrebbero arrivare proprio lavorando sulle questioni che l’ANCMA ha sollevato nel corso del vertice capitolino.

CASCO D.G.M
Durante l’incontro i dirigenti della Confindustria hanno anche riproposto un problema che, pur riportando molto indietro nel tempo per le normative a cui si riferisce, rimane un tema di stretta attualità: il casco D.G.M. Ne fu vietata la costruzione e l’omologazione con il decreto ministeriale del 28 luglio 2000 (a tutt’oggi la normativa di riferimento) ma presenta alcune incongruenze nel suo testo. La poca chiarezza rende difficili i controlli delle autorità di polizia e la conseguente applicazione delle sanzioni previste.

DEROGA
Al primo comma dell’Art. 1 il decreto prescrive il divieto di circolazione sui motocicli con caschi che non sianoconformi alle prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 22”, ma nel successivo comma 2 definisce quali sono i caschi ritenuti omologati secondo la ECE/ONU n. 22: “Tali caschi sono individuati dal numero di omologazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1986”. Il problema è che l’art. 3 del d.m. 18 marzo 1986 conteneva una deroga alle specifiche tecniche prescritte nell’art. 2 con cui ammetteva l’omologazione D.G.M., perciò è stato “abrogato” come disposto dall’Art. 3 del successivo d.m. 28 luglio 2000.

INCONGRUENZA
Il d.m. del 2000 contiene un’incongruenza: il primo comma dell’art. 2 prescrive il divieto dirilasciare omologazioni di caschi protettivi per conducenti di ciclomotori che non siano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’art. 1”. Ma il secondo comma dell’art. 2 dice: “A decorrere da un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale dei caschi protettivi per i conducenti dei ciclomotori omologati ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 marzo 1986”. Quindi il secondo comma vieta la vendita dei caschi omologati secondo la normativa D.G.M a partire dall’anno 2001, ma lascia sottointendere che sia ammessa la circolazione con un D.G.M. precedente al 2002.

INTEPRETAZIONE DIFFICILE
Inoltre la premessa del d.m. 28 luglio 2000 “Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3 […] con la quale viene introdotto l’uso obbligatorio del casco protezione di tipo omologato” deve essere interpretata secondo la volontà del legislatore di escludere con l’art. 3 i D.G.M. dai cosiddetti caschi di “tipo omologato”. Interpretando il testo del decreto si riscontra un’altra incongruenza tra l’art. 3 che esclude l’omologazione D.G.M. da quelle ritenute idonee per la sicurezza del conducente di un ciclomotore e il comma 2 dell’art. 2 che ha vietato nuove omologazioni di caschi D.G.M. ma ne ha consentito la vendita fino al 2001. Quindi ha lasciato automaticamente intendere che i caschi D.G.M acquistati fino a quell’anno potessero essere ancora indossati circolando con un ciclomotore.

RISCHIO
Fermo restando che le autorità di polizia hanno assunto dal Ministero dei Trasporti l’obbligo di sanzionare coloro che circolano con una casco D.G.M., ANCMA ha chiesto un emendamento del d.m. 28 luglio 2000, perché genera il presupposto per ricorrere alle sanzioni. Inoltre non tutela a sufficienza i costruttori di caschi omologati, poiché molti produttori di D.G.M. hanno continuato a venderli omologandoli come caschi per bici. Questo ha comportato ulteriore confusione per gli acquirenti che si sono ritrovati a comprare un casco da bicicletta, convinti di acquistarne uno adatto al cinquantino e più o meno coscienti sulle omologazioni (per legge non si dovrebbe acquistare un D.G.M., ma l’acquirente potrebbe essere ignorante in materia o solo imprudente). Un bel rischio dal punto di vista della sicurezza stradale.

Testo Decreto Ministeriale 28 luglio 2000


MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE


DECRETO 28 luglio 2000

Norme per l’omologazione dei caschi protettivi per conducenti di ciclomotori.



IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n: 13 del 17 gennaio 1986, con la quale viene introdotto l’uso obbligatorio del casco protezione di tipo omologato;

Visto l’art. 2 della stessa legge che delega il Ministro dei trasporti a stabilire con propri decreti le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi;

Visto il proprio decreto del 18 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, recante “Norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti dei motocicli, ciclomotori e motocarrozzette” ed in particolare l’art. 3, con il quale sono state definite le caratteristiche tecniche dei caschi che possono essere usati esclusivamente dai conducenti di ciclomotori;

Visto il proprio decreto del 9 agosto 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1989, con il quale sono state aggiornate le prescrizioni tecniche dell’allegato 1 al decreto ministeriale 18 marzo 1986;

Visto l’art. 171 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Considerato che i caschi di protezione omologati secondo il regolamento ECE/ONU n. 22 serie di emendamenti 03 e successivi, sono prodotti per essere utilizzati anche dai conducenti di ciclomotori e che offrono un livello di sicurezza superiore a quello dei caschi omologati secondo l’art. 3 del decreto ministeriale del 18 marzo 1986;

Ritenuto di dover adeguare le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi destinati ai conducenti di ciclomotori al progresso tecnico ed ai più severi criteri di sicurezza introdotti dalla normativa internazionale;

Tenuto conto dell’esperienza acquisita e dell’aumento della velocità dei ciclomotori introdotta dall’art. 52 del citato decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993;

ADOTTA

Il seguente decreto:

Art. 1

1. I caschi protettivi per i conducenti di ciclomotori devono rispondere alle prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 22 così come modificato dalla serie di emendamenti 03 e seguenti.

2. Tali caschi sono individuati dal numero di omologazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.

Art. 2

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto non possono essere rilasciate omologazioni di caschi protettivi per conducenti di ciclomotori che non siano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’art. 1.

2. A decorrere da un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale dei caschi protettivi per i conducenti dei ciclomotori omologati ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.

Art. 3

1. E’ abrogato l’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 18 marzo 1986 citato in premessa.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 luglio 2000


Il Ministro: Bersani

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