L’ANCMA chiede emendamenti al decreto ministeriale 28 luglio 2000 per l’abolizione del casco D.G.M.
Sicurezza stradale
Roma 4 gennaio 2009 – SICUREZZA
I dirigenti di Confindustria ANCMA si sono riuniti con il presidente della
Commissione Trasporti della Camera, On. Mario Valducci (PDL), chiedendo
la prosecuzione dei corsi per il conseguimento del patentino
ciclomotori
e delle iniziative dedicate all’educazione stradale
(previste dall’art.
208 del Codice della strada). Altri temi forti dell’incontro sono stati
la proposta di integrare i programmi ministeriali per il
conseguimento
della patente B con uno specifico modulo dedicato al rispetto
degli utenti delle due ruote e l’adeguamento delle infrastrutture
stradali per garantire la sicurezza dei motociclisti.
PROPOSTA DI LEGGE Lo scopo della riunione era confrontare il punto
di vista della Commissione Trasporti con quello della Confindustria moto
prima di una serie di successivi incontri che serviranno alle due parti
per stendere il testo di una proposta di legge, che se dovesse essere
recepita dal legislatore introdurrà importanti novità in materia di sicurezza
stradale. Infatti, i dati statistici sull’incidentalità rivelano che gli
investimenti sostanziosi fatti negli ultimi anni dalle Case costruttrici
per aumentare la sicurezza dei veicoli (sistemi di frenatura avanzata,
controllo di stabilità, accensione automatica delle luci, ecc.) non sono
sufficienti a prevenire i sinistri. Per questo è necessario intervenire
in modo diverso per risolvere il problema. Le soluzioni potrebbero arrivare
proprio lavorando sulle questioni che l’ANCMA ha sollevato nel corso del
vertice capitolino.
CASCO D.G.M Durante l’incontro i dirigenti della Confindustria hanno
anche riproposto un problema che, pur riportando molto indietro nel tempo
per le normative a cui si riferisce, rimane un tema di stretta attualità:
il casco D.G.M. Ne fu vietata la costruzione e l’omologazione con
il decreto ministeriale del 28 luglio 2000 (a tutt’oggi la
normativa
di riferimento) ma presenta alcune incongruenze nel suo testo. La poca
chiarezza rende difficili i controlli delle autorità di polizia
e la conseguente applicazione delle sanzioni previste.
DEROGA Al primo comma dell’Art. 1 il decreto prescrive il divieto
di circolazione sui motocicli con caschi che non siano
“conformi
alle prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 22”,
ma nel successivo comma 2 definisce quali sono i caschi ritenuti omologati
secondo la ECE/ONU n. 22: “Tali caschi sono individuati dal numero di
omologazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto
ministeriale
18 marzo 1986”. Il problema è che l’art. 3 del d.m. 18
marzo 1986 conteneva una deroga alle specifiche tecniche prescritte
nell’art. 2 con cui ammetteva l’omologazione D.G.M., perciò è
stato “abrogato” come disposto dall’Art. 3 del successivo
d.m. 28 luglio
2000.
INCONGRUENZA Il d.m. del 2000 contiene un’incongruenza: il
primo comma dell’art. 2 prescrive il divieto di
“rilasciare
omologazioni di caschi protettivi per conducenti di ciclomotori che
non siano conformi alle prescrizioni tecniche di cui
all’art.
1”. Ma il secondo comma dell’art. 2 dice: “A
decorrere da
un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata la
commercializzazione
sul territorio nazionale dei caschi protettivi per i conducenti dei ciclomotori
omologati ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 marzo
1986”.
Quindi il secondo comma vieta la vendita dei caschi omologati secondo
la normativa D.G.M a partire dall’anno 2001, ma lascia
sottointendere che sia ammessa la circolazione con un D.G.M. precedente
al 2002.
INTEPRETAZIONE DIFFICILE Inoltre la premessa del d.m. 28
luglio 2000 “Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3 […] con la
quale
viene introdotto l’uso obbligatorio del casco protezione di tipo
omologato”
deve essere interpretata secondo la volontà del legislatore di escludere
con l’art. 3 i D.G.M. dai cosiddetti caschi di “tipo
omologato”.
Interpretando il testo del decreto si riscontra un’altra incongruenza
tra l’art. 3 che esclude l’omologazione D.G.M. da
quelle
ritenute idonee per la sicurezza del conducente di un ciclomotore e
il comma 2 dell’art. 2 che ha vietato nuove omologazioni di caschi
D.G.M. ma ne ha consentito la vendita fino al 2001. Quindi ha
lasciato automaticamente intendere che i caschi D.G.M acquistati fino a
quell’anno potessero essere ancora indossati circolando con un
ciclomotore.
RISCHIO Fermo restando che le autorità di polizia hanno assunto dal
Ministero dei Trasporti l’obbligo di sanzionare coloro che circolano con
una casco D.G.M., ANCMA ha chiesto un emendamento del d.m. 28 luglio 2000,
perché genera il presupposto per ricorrere alle sanzioni. Inoltre non tutela
a sufficienza i costruttori di caschi omologati, poiché molti produttori
di D.G.M. hanno continuato a venderli omologandoli come caschi per bici.
Questo ha comportato ulteriore confusione per gli acquirenti che si sono
ritrovati a comprare un casco da bicicletta, convinti di acquistarne uno
adatto al cinquantino e più o meno coscienti sulle omologazioni (per legge
non si dovrebbe acquistare un D.G.M., ma l’acquirente potrebbe essere
ignorante in materia o solo imprudente). Un bel rischio dal punto di vista
della sicurezza stradale.
Testo Decreto Ministeriale 28 luglio 2000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 28 luglio 2000
Norme per l’omologazione dei caschi
protettivi per conducenti di ciclomotori.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n: 13 del 17 gennaio 1986, con la quale viene
introdotto l’uso obbligatorio del casco protezione di tipo omologato;
Visto l’art. 2 della stessa legge che
delega il Ministro dei trasporti a stabilire con propri decreti le
caratteristiche
tecniche dei caschi protettivi;
Visto il proprio decreto del 18 marzo 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, recante
“Norme
relative alle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti
dei motocicli, ciclomotori e motocarrozzette” ed in particolare
l’art.
3, con il quale sono state definite le caratteristiche tecniche dei caschi
che possono essere usati esclusivamente dai conducenti di ciclomotori;
Visto il proprio decreto del 9 agosto 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1989, con il
quale sono state aggiornate le prescrizioni tecniche dell’allegato 1 al
decreto ministeriale 18 marzo 1986;
Visto l’art. 171 del decreto legislativo
n. 285 del 30 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del
18 maggio 1992, come modificato dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999,
n. 472;
Considerato che i caschi di protezione
omologati secondo il regolamento ECE/ONU n. 22 serie di emendamenti 03
e successivi, sono prodotti per essere utilizzati anche dai conducenti
di ciclomotori e che offrono un livello di sicurezza superiore a quello
dei caschi omologati secondo l’art. 3 del decreto ministeriale del 18
marzo 1986;
Ritenuto di dover adeguare le caratteristiche
tecniche dei caschi protettivi destinati ai conducenti di ciclomotori al
progresso tecnico ed ai più severi criteri di sicurezza introdotti dalla
normativa internazionale;
Tenuto conto dell’esperienza acquisita
e dell’aumento della velocità dei ciclomotori introdotta dall’art.
52
del citato decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre
1993;
ADOTTA
Il seguente decreto:
Art. 1
1. I caschi protettivi per i conducenti
di ciclomotori devono rispondere alle prescrizioni tecniche del regolamento
ECE/ONU n. 22 così come modificato dalla serie di emendamenti 03 e seguenti.
2. Tali caschi sono individuati dal numero
di omologazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 18
marzo 1986.
Art. 2
1. Dalla data di pubblicazione del presente
decreto non possono essere rilasciate omologazioni di caschi protettivi
per conducenti di ciclomotori che non siano conformi alle prescrizioni
tecniche di cui all’art. 1.
2. A decorrere da un anno dalla data di
pubblicazione del presente decreto è vietata la commercializzazione sul
territorio nazionale dei caschi protettivi per i conducenti dei ciclomotori
omologati ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.
Art. 3
1. E’ abrogato l’art. 3 del decreto del
Ministro dei trasporti 18 marzo 1986 citato in premessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28 luglio 2000
Il Ministro: Bersani