28 July 2000

Decreto di abolizione dei caschi DGM

Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n: 13 del 17 gennaio 1986, con la quale viene introdotto l’uso obbligatorio del casco protezione di tipo omologato

Decreto di abolizione dei caschi dgm

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE


DECRETO 28 luglio 2000

Norme per l’omologazione dei caschi protettivi per conducenti di ciclomotori.




IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n: 13 del 17 gennaio 1986, con la quale viene introdotto l’uso obbligatorio del casco protezione di tipo omologato;

Visto l’art. 2 della stessa legge che delega il Ministro dei trasporti a stabilire con propri decreti le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi;

Visto il proprio decreto del 18 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, recante “Norme relative alle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti dei motocicli, ciclomotori e motocarrozzette” ed in particolare l’art. 3, con il quale sono state definite le caratteristiche tecniche dei caschi che possono essere usati esclusivamente dai conducenti di ciclomotori;

Visto il proprio decreto del 9 agosto 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1989, con il quale sono state aggiornate le prescrizioni tecniche dell’allegato 1 al decreto ministeriale 18 marzo 1986;

Visto l’art. 171 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato dall’art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Considerato che i caschi di protezione omologati secondo il regolamento ECE/ONU n. 22 serie di emendamenti 03 e successivi, sono prodotti per essere utilizzati anche dai conducenti di ciclomotori e che offrono un livello di sicurezza superiore a quello dei caschi omologati secondo l’art. 3 del decreto ministeriale del 18 marzo 1986;

Ritenuto di dover adeguare le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi destinati ai conducenti di ciclomotori al progresso tecnico ed ai più severi criteri di sicurezza introdotti dalla normativa internazionale;

Tenuto conto dell’esperienza acquisita e dell’aumento della velocità dei ciclomotori introdotta dall’art. 52 del citato decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993;

ADOTTA

Il seguente decreto:

Art. 1

1. I caschi protettivi per i conducenti di ciclomotori devono rispondere alle prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 22 così come modificato dalla serie di emendamenti 03 e seguenti.

2. Tali caschi sono individuati dal numero di omologazione di cui all’art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.

Art. 2

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto non possono essere rilasciate omologazioni di caschi protettivi per conducenti di ciclomotori che non siano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all’art. 1.

2. A decorrere da un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale dei caschi protettivi per i conducenti dei ciclomotori omologati ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.

Art. 3

1. E’ abrogato l’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 18 marzo 1986 citato in premessa.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 luglio 2000


Il Ministro: Bersani


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