07 June 2011

Verbale notificato dopo 90 giorni: non si paga e non si dichiara chi guidava

Lo ha stabilito la prima sezione della Corte di Cassazione Civile, che ha valutato l’impossibilità di ricordarsi per un tempo illimitato il nome del conducente (trasgressore), tempo protratto dal ritardo della notifica.

Verbale notificato dopo 90 giorni: non si paga e non si dichiara chi guidava

Roma - Se il verbale arriva in ritardo, oltre il termine di 90 giorni fissati dall’art. 201 del Codice della Strada per la notifica da parte delle Forze di polizia al proprietario del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione, la sanzione è nulla e non va pagata. Questo era noto, soprattutto perché l’articolo in questione era stato modificato dalla recente riforma del C.d.S. (fatta con la legge 120 del 29 luglio 2010), che aveva ridotto tale termine da centocinquanta agli attuali novanta giorni. La novità è che la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui il verbale sia arrivato in ritardo, il proprietario del veicolo, oltre a non pagare la contravvenzione, non è tenuto a dichiarare l’identità dell’effettivo trasgressore (ossia di chi era alla guida del veicolo quando è stata commessa l’infrazione) per la decurtazione dei punti dalla patente, come prescritto dall’articolo 126 bis del C.d.S. Questo principio di legge è stato enunciato dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la Sentenza numero 11185 del 20 maggio 2011.

 

È una sentenza di rigetto di un ricorso, dichiarato “inammissibile” per un vizio di forma – cioè per un errore nella presentazione dei documenti alla Corte d’Appello e alla Suprema Corte. La ricorrente era S.K., una cittadina austriaca, coniugata in Italia, che aveva fatto ricorso ad un verbale per un’infrazione accertata dalla Polizia Municipale di Trieste e aveva perso la causa nel primo grado di giudizio. Aveva quindi impugnato la sentenza davanti alla Corte d’Appello, che le aveva dato nuovamente torto. Infine si era rivolta alla Cassazione, che non aveva potuto accogliere la sua domanda. Tuttavia, la Corte Suprema ha ritenuto che il ricorso ha “fatto emergere una questione che risulta nuova in giurisprudenza e che può interessare, soprattutto in sede di opposizione davanti ai giudici di pace, una diffusa platea di controversie”.

 

Si trattava di “stabilire se la tardività (per superamento del termine di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1) della contestazione della violazione principale renda illegittima la sanzione de qua perché esclude la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulterebbe illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, successivamente contestata con apposito verbale di accertamento”.

 

La Corte di Cassazione è quindi giunta ad una conclusione, annunciando “nell’interesse della legge” il seguente principio di diritto: In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art. 201 C.d.S., comma 1), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento”.

 

A motivare tale principio di diritto è stata una considerazione molto semplice: l’impossibilità di ricordarsi chi guidasse il veicolo per un tempo illimitato. Insomma, se il verbale arriva dopo novanta giorni, i giudici ritengono che sia legittimo dimenticare il nome del conducente.

 

Per un maggiore approfondimento, alleghiamo il testo integrale della Sentenza n. 11185, 20 maggio 2011, Corte di Cassazione Civile, Sez. I. Abbiamo evidenziato in giallo il capo sesto in cui la Corte Suprema ha esposto le motivazioni che hanno determinato la formulazione del principio di diritto.

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