Articolo 78: Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione
1.
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati
negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il
telaio.
Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti
uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2.
Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e
funzionali,
nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo
previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo.
Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento
della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche
alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione
e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova,
ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in
tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole
le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
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