Articolo 75: Accertamento dei requisiti
di idoneità alla circolazione e omologazione
1.
I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i
filoveicoli
e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti
all'accertamento
dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle
norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale
velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale
accertamento
è limitato al solo motore.
2.
L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita
e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione.
Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3.
I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa
ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata
su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione.
Con lo stesso decreto è indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda
di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di
cui all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale,
rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione
di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria.
Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità
previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente