Articolo 71: Caratteristiche costruttive
e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore
e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della
circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento,
compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate
nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza
e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente
le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere
i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale,
nonché i veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, di
concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente
le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi
1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni
oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute
nelle predette direttive;
in alternativa a quanto prescritto nei
richiamati
decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata
in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero
dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le
materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi
alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Se i veicoli e i rimorchi
sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa
è da euro 155 a euro 624.