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30 November 2010

Moto e scooter: attenzione alla corretta posizione della targa

Modificare la posizione della targa non è impossibile, ma occorre rispettare precise norme e misure. Ecco la guida pratica per non incorrere in pesanti sanzioni

Moto e scooter: attenzione alla corretta posizione della targa

Montare in modo non corretto la targa (per motivi estetici o per diventare invisibili agli autovelox) può costare molto caro: si arriva fino al fermo amministrativo della moto o dello scooter per tre mesi, come previsto nelle ultime modifiche al CdS. Ma non solo: in caso di manomissione o contraffazione della targa le conseguenze si trasferiscono sul piano penale. Sintetizziamo, quindi, le regole per un montaggio che rispetti gli obblighi del Codice della strada.

 

Prima di tutto: moto e scooter devono mostrare la targa sulla parte posteriore del veicolo. Il portatarga deve essere “di superficie piana o approssimativamente piana e di ampiezza idonea a contenere la targa cui è destinato” (art. 258 Cds); la dimensione della targa dei motoveicoli è di 177x177mm.

 

La targa deve essere posizionata in modo che:

- sia entro la sagoma del veicolo e mai nella parte destra: può essere posizionata dal centro a sinistra (“ la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo”);

- deve essere installata dritta (“la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo”);

- deve essere verticale con una tolleranza di 5°. Qualora la forma del veicolo lo richieda, è accettata un’inclinazione non superiore ai 30° (rispetto alla verticale): in questo caso, la superficie con i caratteri alfanumerici deve essere rivolta verso l'alto e il bordo superiore della targa non può distare dal suolo più di 1,20 m;

- per le moto, l’altezza minima dal suolo del bordo inferiore della targa deve essere di 20 centimetri; l’altezza massima del bordo superiore non può superare i 120 cm (valori misurati a veicolo scarico);

- il portatarga può avere una cornice ma a condizione che sia di materiale opaco e che ricopra il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente; unica eccezione, il talloncino adesivo che indica la provincia di residenza e l’anno di immatricolazione del veicolo (l’applicazione è prevista ma la mancanza di questi simboli non comporta alcuna sanzione);

- la targa deve essere visibile secondo certi parametri: “deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa”;

 

Queste le sanzioni per moto e scooter (oltre 50 cc):

- chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, se il fatto non costituisce reato;

- chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del Codice penale;

- se si circola con targa non rifrangente o con apposti adesivi o altro che possano creare equivoci nell’identificazione del veicolo, si incorre in una sanzione che va da 23 a 92 euro;

- se si circola con targa non propria o contraffatta, senza targa o con targa apposta in modo non corretto si rischia una multa da 78 a 311 euro oltre a sanzioni accessorie (qui di seguito);

- dalle violazioni appena descritte, deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti. Per certe violazioni (circolazione con targa non propria o contraffatta, circolazione senza targa, targa apposta in modo non corretto) consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

 

Le sanzioni per i ciclomotori:

- chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285;

- chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741;

- chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.

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