La Cassazione sui parcheggi a pagamento incustoditi: “Obbligo del gestore di risarcire furto/danni al veicolo”.
La sentenza numero 1957 del 27 gennaio 2009 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato che i proprietari ed i gestori di parcheggi a pagamento sono obbligati a risarcire il furto ed eventuali danni riportati dal veicolo durante il periodo in cui stazione nell’area di sosta, anche nel caso in cui sia esposto il cartello “parcheggio non custodito”.
La cassazione sui parcheggi a pagamento incustoditi: “obbligo del gestore di risarcire furto/danni al veicolo”.
Roma 10 febbraio 2009 –
Se vi rubano l’auto o la moto, oppure se trovate dei danni, dopo averle
lasciate in un parcheggio a pagamento, il proprietario o il gestore sono
obbligati a risarcirvi. L’obbligo è motivato dal fatto che, come per un
guardaroba, il pagamento del biglietto implica la custodia del bene a carico
di chi riceve il denaro. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della
Corte di Cassazione con la sentenza numero 1957 del 27 gennaio 2009, secondo
cui “il contratto di parcheggio prevede sempre l’onere della
custodia
a carico del concessionario”. Pertanto nessun cartello che allerti sulla
condizione di “parcheggio non custodito” esimerà proprietario o
gestore
dal pagare i danni alla parte lesa, cioè che ha subito il furto o il
danneggiamento.
Nemmeno un regolamento del Comune che solleva la società responsabile del
parcheggio potrà essere un elemento valido per difendere chi è tenuto al
risarcimento del danno.
Il caso che è stato oggetto della giurisprudenza è la causa intentata da
un cittadino milanese contro l’Atm. Al malcapitato era stato rubato un
SUV all’interno di un parcheggio gestito dalla società controllata da
Palazzo Marino. L’Atm aveva tentato di giustificarsi sostenendo di aver
affisso il cartello che richiamava il regolamento approvato dalla giunta
comunale con una delibera del 1993, secondo cui chi lascia un veicolo nel
parcheggio incustodito lo fa “a proprio rischio e pericolo”. La
decisione
della Cassazione ha confermato quanto aveva già sostenuto la Corte
d’Appello
di Milano condannando l’Atm al risarcimento. La motivazione della citata
sentenza 1957 ricorda che “la limitazione di responsabilità per furto
totale o parziale riportata nell’avviso all’ingresso
dell’area di parcheggio
è del tutto inefficace”. Questo perché la limitazione della responsabilità
(come l’astenersi dal risarcimento per danni o furto) di chi fornisce
un servizio nei confronti di un consumatore (come lo spazio per parcheggiare),
nel diritto si chiama clausola vessatoria e, secondo quanto prescritto
dall’art. 1341 del Codice Civile, prevede l’accettazione da parte
del
consumatore (detto contraente), con una firma separata posta su un contratto
scritto sotto la medesima clausola.
Ne deriva che “non è necessario l’affidamento del veicolo a una
persona
fisica” affinché si prefiguri automaticamente la condizione di custodia
del bene. In particolare quando, alla prestazione consistente nella fornitura
del suolo dove parcheggiare reso disponibile a fronte del pagamento, si
aggiungono “sistemi automatizzati per la procedure d’ingresso e di
uscita”.
Le barriere artificiali delimitano una proprietà privata e, come noto,
per quanto succede al suo interno risponde il proprietario o il gestore
a cui si è trasferita temporaneamente la responsabilità per mezzo del contratto
di gestione.
La sentenza numero 1957 del 27 gennaio 2009 avrà effetto sulle assicurazioni
che potranno rivalersi sul titolare o gestore del parcheggio per chiedere
che gli sia corrisposto l’importo risarcito al proprio assicurato. La
stessa sentenza consentirà al privato non coperto da assicurazione per
furto o danni al veicolo di chiedere il risarcimento per danni subiti da
“fatto illecito”.
La Cassazione si era già espressa in materia con la sentenza numero 5837
del 2007.
Quindi se vi danneggiano o rubano auto e moto all’interno di un parcheggio
a pagamento non custodito avete automaticamente diritto ad essere risarciti.
Se invece per il deposito del veicolo in un’area di sosta il custode vi
propone di firmare qualcosa fatte attenzione alla clausola con cui potreste
approvare il suo scarico di responsabilità nei confronti del vostro mezzo.