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Il Senato approva il DDL Sicurezza Stradale: pronta la riforma del Codice della Strada

Parere favorevole del Senato sul DDL Sicurezza Stradale, che ora torna alla Camera in terza lettura. Arriva il test antidroga per la prima patente. Ecco cosa cambia per le due ruote.

PATENTINO CICLOMOTORI: PRATICA E EMERGENZA Per i ragazzi che si avvicinano alle due ruote la vita sarà più complicata, perché, oltre alla teoria, prendere il patentino, comporterà anche il superamento di una prova pratica. Il comma 1-bis dell’Art 166 del C.d.s. prescrive: “Per guidare un ciclomotore il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis”. Quest’ultimo, l’11-bis, sarebbe così modificato per effetto dell’Art. 11 del DDL Sicurezza Stradale: “Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova di verifica dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Nell’ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo – cioè quelli fatti nelle autoscuole o nelle scuole statali n.d.r. -  è svolta una lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l’esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore […]”. L’Art.11 del DDL fissa la comma 2 che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.” Bisognerà quindi capire in che cosa consisteranno la “prova pratica di guida del ciclomotore” e “lezione teorica di almeno un’ora, volta all’acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”.

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