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Il Senato approva il DDL Sicurezza Stradale: pronta la riforma del Codice della Strada

Parere favorevole del Senato sul DDL Sicurezza Stradale, che ora torna alla Camera in terza lettura. Arriva il test antidroga per la prima patente. Ecco cosa cambia per le due ruote.

BASTA SMANETTONI Il DDL 1720 sulla Sicurezza Stradale dà una stretta alla possibilità di elaborare i motocicli. Con l’Art. 8 punisce sia il conducente del cinquantino preparato, sia il meccanico che sia colto in flagranza mentre provvede alle modifiche necessarie per elaborare il veicolo, attività che ai sensi della legge è considerata una manomissione. L’Art. 8 è un emendamento dell’Art. 97 del C.d.s. “in materia di sanzioni per ciclomotori alterati e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori”. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’Art. 8 modifica quanto è attualmente prescritto dal comma 5 dell’Art 79: “Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52”. Il comma 1 dell’Art. 8 sostituisce infatti la sanzione da 78 a 311 euro per chi vende un veicolo non conforme alle norme della circolazione, portandola ad un valore “da euro 1.000 a euro 4.000” e fa pagare caro (più della cifra da 78 a 311 euro prevista sino ad oggi) anche il meccanico: “Alla sanzione da euro 389,00 a euro 1.556,00 è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall’articolo 52”. Dovrà pagare più caro anche il conducente di un cinquantino elaborato. Oggi, infatti, il comma 6 dell’art. 79 prescrive: “Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155”, ma la lettera a-bis) del comma 1 dell’Art. 8 eleva la sanzione ad una cifra che va “da euro 148 a euro 594”.

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