TEST ANTIDROGA L’aspirante pilota di moto e scooter che debba prendere per la prima volta una patente di guida, sarà obbligato a sottoporsi al test dell’alcolemia e a quello antidroga. Lo stabilisce il comma 1-bis dell’Art. 16 del DDL, che, aggiungendo il nuovo comma 2-ter all’articolo 119 del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 1992) prescrive: “Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria […], l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa”. Questa modifica al Codice della Strada è stata introdotta con l’emendamento 16.1000 Testo 4 presentato dal Senatore Cicolani, relatore del DDL presso l’Ottava Commissione.
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