Ecco la posizione ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e valida ovviamente anche per chi possiede un'auto che rientri nella categoria in oggetto (per saperne di più, c'è l'articolo di Automobilismo d’epoca, la cui redazione ha interpellato l'ufficio stampa del ministero): “Le norme introdotte in materia di tasse automobilistiche dal comma 666 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2015, hanno eliminato l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico che era riconosciuta a decorrere dall'anno in cui si compiva il ventesimo anno dalla loro costruzione. Questi veicoli, pertanto, devono essere assoggettati al pagamento della tassa automobilistica nella misura e con le modalità ordinarie, non rilevando più, ai fini tributari, né il requisito del particolare interesse storico collezionistico, né l’anzianità ultraventennale degli stessi. La novità normativa ha fatto emergere delle situazioni di incompatibilità con alcune leggi regionali che, emanate prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, prevedevano, nel rispetto delle previgenti disposizioni statali, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli in questione e li assoggettavano ad una tassa di circolazione forfettaria. Tali discrasie devono essere superate sulla base della considerazione che la tassa automobilistica è disciplinata dalla legge statale che ne destina il gettito alle regioni. Per cui, in perfetta aderenza alla giurisprudenza costituzionale, lo Stato - che ha competenza esclusiva in materia di sistema tributario - è legittimamente intervenuto sulla disciplina del tributo, razionalizzando le norme agevolative. Pertanto le leggi regionali che prevedono l’esenzione per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico debbono considerarsi implicitamente abrogate, in quanto incompatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale. Né le regioni possono intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo l’esenzione che non è più previste dalla legislazione statale, poiché in tal modo la norma regionale interverrebbe su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo che è invece riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”.